(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 188 del 30 luglio 2015) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Finalita' 1. Le disposizioni di cui alla presente legge perseguono i seguenti obiettivi: a) promuovere e sostenere l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia, attraverso il lavoro, delle persone in condizioni di fragilita' e vulnerabilita' di cui all'articolo 2; b) realizzare una programmazione e attuazione integrata degli interventi relativi alla lettera a) del presente comma, definendone i presupposti istituzionali, organizzativi, strumentali, gestionali e metodologici e assicurando e favorendo la piu' ampia integrazione tra enti e servizi pubblici, al fine di offrire alle persone individuate dall'articolo 2 prestazioni adeguate, in considerazione dei bisogni emergenti. 2. Al fine di perseguire tali obiettivi, la Regione Emilia-Romagna promuove azioni volte a: a) individuare e fornire idonee prestazioni di sostegno, occupazionali, sociali e sanitarie, a fronte delle nuove emergenze palesatesi in tali ambiti; b) ottimizzare l'impiego delle risorse, strumentali e di personale, al fine di incrementare e migliorare le prestazioni offerte; c) realizzare sinergie con soggetti privati, ove cio' sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, dedicando particolare attenzione al settore del "privato sociale".