(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Emilia-Romagna  -
              Parte prima - n. 188 del 30 luglio 2015) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Le disposizioni di cui alla presente legge perseguono i seguenti
obiettivi: 
  a) promuovere e sostenere  l'inserimento  al  lavoro,  l'inclusione
sociale  e  l'autonomia,  attraverso  il  lavoro,  delle  persone  in
condizioni di fragilita' e vulnerabilita' di cui all'articolo 2; 
  b) realizzare  una  programmazione  e  attuazione  integrata  degli
interventi relativi alla lettera a) del presente comma, definendone i
presupposti istituzionali, organizzativi, strumentali,  gestionali  e
metodologici e assicurando e favorendo la piu' ampia integrazione tra
enti e servizi pubblici, al fine di offrire alle persone  individuate
dall'articolo 2 prestazioni adeguate, in considerazione  dei  bisogni
emergenti. 
  2. Al fine di perseguire tali obiettivi, la Regione  Emilia-Romagna
promuove azioni volte a: 
  a)  individuare  e  fornire   idonee   prestazioni   di   sostegno,
occupazionali, sociali e sanitarie, a fronte  delle  nuove  emergenze
palesatesi in tali ambiti; 
  b) ottimizzare l'impiego delle risorse, strumentali e di personale,
al fine di incrementare e migliorare le prestazioni offerte; 
  c)  realizzare  sinergie  con  soggetti  privati,  ove   cio'   sia
funzionale al raggiungimento degli  obiettivi  perseguiti,  dedicando
particolare attenzione al settore del "privato sociale".